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R&S, al via il recupero parziale dei costi per il riversamento

Entro il 2 marzo 2025 dovrà essere emanato dal Mimit il decreto attuativo sul contributo in conto capitale riconosciuto ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo del periodo 2015-2019. Lo prevedono i commi 458-460 dell’articolo 1 della legge 207/2024, stanziando la somma complessiva di 250 milioni di euro da utilizzare nell’arco di 4 anni (2025-2028), e che costituisce limite di spesa.

Si apre quindi una nuova partita dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 2024 per l’invio all’agenzia delle Entrate dell’istanza di sanatoria per il credito d’imposta ricerca e sviluppo 2015-2019 che alla data del 22 ottobre 2021 risultava indebitamente utilizzato in compensazione, e dopo l’effettuazione del primo o unico versamento di quanto dovuto entro il 16 dicembre 2024.

Riassumendo, la sanatoria consentiva alle imprese che si erano avvalse, in modo non corretto, della disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del Dl 145/2013, di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso il riversamento anche rateale dell’importo del credito utilizzato in compensazione.

Il beneficio della sanatoria consisteva nella non debenza di sanzioni ed interessi, mentre il credito indebitamente utilizzato andava versato senza riduzioni, e ciò aveva sollevato talune perplessità, specie con riferimento a contestazioni con grandi margini di incertezza.

Non essendo stato possibile ridurre il quantum dovuto per la sanatoria, i commi 458-460 della legge 207/2024 riconoscono, a parziale compensazione, un contributo in conto capitale le cui modalità di erogazione, percentuali e rateizzazione saranno stabilite, ai sensi del comma 459, con decreto del Mimit di concerto con il Mef da adottare entro il 2 marzo 2025 (termine di sessanta giorni dalla data del 1° gennaio 2025 di entrata in vigore della legge 207/2024). Poiché l’agenzia delle entrate e il Mimit sono in possesso dei dati di adesione alla sanatoria, si ritiene che l’attribuzione del contributo possa avvenire in modo semplificato ed automatico.

In concreto, ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito entro il 31 ottobre 2024 sarà riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, nel limite di spesa citato sopra, sulla base dei seguenti presupposti:

• l’aver utilizzato il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del Dl 145/2013, senza averne in tutto o in parte titolo;

• l’aver aderito alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta prevista dall’articolo 5, commi da 7 e 12, del Dl 146/2021.

Le imprese interessate dovranno quindi monitorare con attenzione l’emanazione del decreto attuativo per potere imputare il contributo nella voce A5 del conto economico del 2025 quale esercizio in cui si acquisirà certezza della sua spettanza.

È da ritenere che il contributo non sia tassabile ai fini Ires e Irap, essendo correlato all’onere da riversamento contabilizzato nella voce B14 del conto economico 2024 e non deducibile ai fini Ires e Irap, in quanto a sua volta correlato al credito d’imposta originario non tassabile, già contabilizzato nella voce A5. Da questo punto di vista, se fosse noto l’importo del contributo in conto capitale al momento dell’approvazione del progetto di bilancio 2024, si ritiene opportuno indicare in nota integrativa sia l’ammontare del credito riversato che il correlato contributo in conto capitale.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 14 gennaio 2025

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