Coronavirus - Aiuti e incentivi alle imprese

Bonus 4.0 e 5.0, più poteri al Gse per controlli sull’opzione

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre del decreto legge n. 175/2025 conferma le nuove scadenze operative ma introduce una doppia procedura che riguarda le imprese che hanno presentato domanda sia per il credito d’imposta 4.0 che per il credito 5.0. Queste imprese si trovano a dover scegliere tra i due strumenti entro il 27 novembre. Il decreto si propone, dopo un anno e mezzo, di fornire un’interpretazione autentica del divieto di cumulo tra le due misure sugli stessi beni, stabilendo che non è possibile presentare entrambe le domande.

Ancora tre giorni per decidere

L’obiettivo comprensibile di questa impostazione, per il ministero delle Imprese e del made in Italy, è quello di ottenere una fotografia immediata degli investimenti effettivi associati a ciascuna misura e, conseguentemente, stimare con maggiore precisione il fabbisogno finanziario complessivo per ciascun incentivo.

Molte imprese avevano ritenuto che il divieto di cumulo fosse legato all’utilizzo del credito, non anche alla presentazione della comunicazione iniziale di prenotazione, questo le aveva portate a presentare ambedue le richieste in attesa di capire l’effettiva fattibilità della 5.0. Le stesse ora sono chiamate a optare obbligatoriamente, entro il 27 novembre 2025, per uno dei due crediti. Questo implica che debbano decidere in un arco temporale estremamente ristretto – di fatto restano tre giorni – se mantenere la posizione sul credito 4.0, caratterizzato da intensità inferiori, per alcuni già certo, oppure orientarsi verso il credito 5.0, più vantaggioso ma che richiede anche un maggior impegno. In tale quadro si inserisce anche la possibilità di “ripiego” dal credito 5.0 al credito 4.0, qualora i fondi su Transizione 5.0 non risultassero sufficienti: un’opzione che tuttavia non costituisce un diritto automatico, ma dipende esclusivamente dalla disponibilità residua del plafond su Transizione 4.0 e dalla nuova posizione assunta.

Il decreto chiarisce, inoltre, che la comunicazione al Gse per la prenotazione del credito 5.0 potrà essere presentata fino al 27 novembre, mentre eventuali richieste di integrazione documentale formulate dal Gse potranno essere soddisfatte fino al 6 dicembre 2025. Resta fermo che non è possibile sanare i requisiti relativi alla riduzione dei consumi energetici contenuti nella certificazione ex-ante, elemento essenziale dell’incentivo.

Il ruolo del Gse

Il decreto rafforza il ruolo del Gse nei controlli formali e di merito. Sarà il Gse, sulla base della documentazione presentata dalle imprese, inclusa quella relativa alla verifica della riduzione dei consumi energetici, a svolgere i controlli necessari per accertare il possesso dei requisiti tecnici e delle condizioni previste per la fruizione del credito d’imposta. Se, nell’ambito dei controlli o dell’attività di vigilanza, emerge l’assenza dei presupposti per accedere al beneficio, il Gse annulla la prenotazione del credito e ne dà comunicazione all’agenzia delle Entrate (qualora l’elenco dei beneficiari sia già stato trasmesso). L’Agenzia procede quindi agli atti di decadenza o al recupero del credito indebitamente fruito, comprensivo di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari contro tali atti di recupero, il GSE è litisconsorte necessario. Il provvedimento è finanziato con 250 milioni di euro per il 2025.

Il fotovoltaico

Il decreto dedica molto spazio per riorganizzare in modo significativo la disciplina delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo fa aggiornando varie parti del decreto legislativo 190/2024. Definisce dove è possibile installare impianti a terra e in mare, indicando come idonee molte aree già compromesse o infrastrutturate, come siti di bonifica, cave e miniere dismesse, discariche, aree industriali, ferroviarie, aeroportuali e, per il fotovoltaico, anche parcheggi, invasi idrici ed edifici.

Per le aree agricole, il fotovoltaico a terra è ammesso solo in casi specifici, mentre l’agrivoltaico rimane sempre consentito. Per l’offshore vengono considerate idonee le aree individuate nei piani di gestione dello spazio marittimo e le piattaforme petrolifere dismesse, oltre ad alcuni porti. Il decreto introduce anche una semplificazione autorizzativa nelle aree idonee, riducendo i tempi e rendendo il parere paesaggistico non vincolante.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 25 novembre 2025

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