Il messaggio INPS n. 1272 del 14 aprile 2026 ha definito le linee guida per l'accesso ai sostegni previsti dal decreto-legge n. 25/2026. Tra le misure figura l'indennità una tantum dedicata ai lavoratori indipendenti che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026.
L'agevolazione è rivolta ai lavoratori la cui attività risultava già avviata alla data del 18 gennaio 2026 e che operano esclusivamente (o prevalentemente per gli agenti) nei comuni colpiti dall'emergenza. Le categorie interessate includono:
- collaboratori coordinati e continuativi (compresi dottorandi, assegnisti di ricerca, i titolari di incarichi di ricerca e i medici in formazione specialistica);
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.
Il bonus prevede un contributo di 500 euro per ogni periodo di sospensione dell'attività (non superiore a 15 giorni), fino a un tetto massimo erogabile di 3.000 euro per ciascun lavoratore. Tale somma non concorre alla formazione del reddito.
I lavoratori potenziali destinatari dell’indennità una tantum, al fine di ricevere la prestazione, possono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, dal 20 aprile 2026 e fino al 20 giugno 2026 utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale.
In sede di domanda, il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i periodi di sospensione (fino a un massimo di sei intervalli non sovrapposti) e il possesso dei requisiti di residenza o domicilio nei territori alluvionati.