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COVID19: sospensione adempimenti e versamenti contributivi

L’INPSIstituto Nazionale Previdenza Sociale - a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha pubblicato una circolare con cui fornisce indicazioni in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, nell’ambito di applicazione del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

L’articolo 5 del D.L. n. 9/2020 dispone la sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi per i soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia e nel comune di Vo' nella Regione Veneto.

L’articolo 8 del D.L. n. 9/2020 dispone la sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator regolarmente iscritte alle diverse gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale.

I destinatari della sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi per i soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia e nel comune di Vo' nella Regione Veneto, sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie, che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza sopracitate:

  • i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall’Istituto. Pertanto, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

L’articolo 5 del D.L. n. 9/2020 dispone che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi saranno effettuati a far data dal 1° maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Entro la stessa decorrenza dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione. In proposito verranno fornite successive istruzioni.

I destinatari della sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator regolarmente iscritte alle diverse gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

  • i datori di lavoro privati;
  • i lavoratori autonomi (commercianti);
  • i committenti obbligati alla Gestione separata.

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Si precisa altresì che la sospensione trova applicazione anche con riferimento alla decadenza, qualora il relativo termine scada durante il periodo di sospensione.

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell’Istituto. Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata.

L’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

L’articolo 8, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 9/2020 prevede che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi vengano effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020. In proposito verranno fornite successive istruzioni.

Inoltre per i soggetti che alla data del 2 marzo 2020 sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia e nel comune di Vo' nella Regione Veneto, l’articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 9/2020 ha sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 una serie di termini tra i quali:

  • i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali;
  • i termini relativi ai processi esecutivi e quelli relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Per quanto sopra esposto, per i soggetti contribuenti come sopra individuati è sospesa fino al 31 marzo 2020 la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione, nonché la notificazione degli illeciti amministrativi ed i termini di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta di cui agli articoli 14 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il termine sospeso riprende a decorrere dal 1° aprile 2020.

Nel caso la notificazione rientrante nei termini di sospensione sia stata già effettuata, sono comunque sospesi per il periodo 22 febbraio 2020 – 31 marzo 2020 i termini degli adempimenti previsti e gli stessi riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020.

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