Al fine di diminuire il disagio dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali a causa del tempo intercorrente tra l’inizio delle sospensioni dal lavoro e l’erogazione da parte dell’INPS dei trattamenti stessi, la Regione Toscana, le Parti Sociali Regionali e gli istituti bancari hanno firmato un protocollo quadro per l'attivazione di finanziamenti individuali da parte delle Banche a costo zero e a tasso zero a lavoratori dipendenti di aziende in crisi.
Per “azienda in crisi” si intende l’azienda che attiva ammortizzatori sociali e non ha le condizioni per anticipare ai lavoratori il sostegno al reddito. Pertanto, il protocollo si applica alle aziende che richiedano ammortizzatori sociali conservativi, con particolare riferimento a quelli disciplinati dagli artt. 19 ss., d.l. 18/2020 e per i quali sia previsto, a qualsiasi titolo, il pagamento diretto ai lavoratori da parte degli istituti previdenziali.
Il finanziamento si configura come un anticipo sugli ammortizzatori sociali spettanti al lavoratore per supportarlo nei periodi di temporanea assenza di reddito, in attesa di percepire da parte dell’INPS le indennità di sostegno al reddito spettante.
La banca, a richiesta del lavoratore e previa valutazione del suo merito di credito, concederà un finanziamento nella forma tecnica di apertura di credito su un conto corrente all’operazione per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), come anticipo del trattamento di CIGO, FIS, CIG in deroga o CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura) per l’emergenza Covid-19, da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.
La banca, a richiesta del lavoratore e previa valutazione del suo merito di credito, concederà un finanziamento nella forma tecnica di apertura di credito su un conto corrente all’operazione per un importo complessivo massimo pari a 6.000 euro, da utilizzarsi per importi mensili fino a un massimo di sette, ognuno non superiore all’80% delle retribuzione mensile percepita in servizio al netto degli
oneri sociali e fiscali (max. 900 euro mensili), come anticipo del trattamento di CIGS, CIGS per Contratto di Solidarietà difensivo di cui al d.lgs. n. 148/2015 e ss.mm. e ii., CIGS ai sensi dell’art. 35, l. n. 416/1981 e ss.mm. e ii. (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.
L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.
I finanziamenti saranno a costo zero e a tasso zero per il lavoratore, a cui potranno essere addebitate unicamente le spese relative al bollo sull’estratto conto trimestrale, conformemente alla normativa vigente.
I finanziamenti si attiveranno attraverso modalità telematiche, su richiesta del lavoratore mediante una apertura di credito in un conto corrente presso una delle Banche di cui è correntista.
La richiesta del lavoratore avverrà a seguito dell'attivazione, da parte dell'azienda presso cui è dipendente, di un ammortizzatore sociale per cui è richiesto il pagamento diretto da parte dell'INPS. L'erogazione dei finanziamenti sarà comunque vincolata alla valutazione positiva da parte della Banca interpellata. In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al lavoratore.
A garanzia del finanziamento attivato il lavoratore sottoscriverà un mandato irrevocabile di accredito delle indennità spettanti a titolo di ammortizzatore sociale sul conto corrente aperto presso la Banca in cui è stato attivato il finanziamento.
In caso di mancato versamento, parziale o totale, sul conto corrente degli importi
dell'ammortizzatore sociale da parte dell'INPS, per qualsiasi altra motivazione riguardante il lavoratore, e in tutti gli altri casi in cui il conto del lavoratore risulta ancora a debito per effetto delle anticipazioni accordate, dopo aver verificato che l’INPS abbia già pagato tutto quanto spettante al lavoratore e comunque dopo 30 giorni da quando l’agenzia lo ha contattato per evidenziargli il saldo a debito, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al
lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di
inadempimento del lavoratore la Banca informerà il datore di lavoro circa il saldo a debito del conto corrente, il datore di lavoro stesso provvederà a versare sul conto corrente dedicato gli emolumenti correnti, differiti e il TFR alle ordinarie scadenze contrattuali o di legge, fino a concorrenza degli importi non versati sul conto corrente. L’impegno economico dell’azienda nei confronti della banca non sarà superiore agli emolumenti diretti e/o differiti maturati dal lavoratore nei confronti dell’azienda stessa. Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica che sarà appositamente resa disponibile.
Il Protocollo avrà validità per gli interventi di sostegno al reddito con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.