La Regione Liguria ha disposto la sospensione dei debiti di piccole e medie imprese, con riferimento agli interventi agevolativi regionali.
Possono beneficiare le piccole e medie imprese che al momento della presentazione della domanda di sospensione non abbiano posizioni debitorie classificate come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese “in bonis”).
Sono ammissibili operazioni di sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti.
Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
Le operazioni di sospensione non comportano un aumento dei tassi di interesse rispetto al contratto originario o l’applicazione di commissioni e di spese di istruttoria salvo eventuali costi sostenuti da FI.L.S.E. SpA o Ligurcapital S.p.A. nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione. Sono inoltre realizzate senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Le rate oggetto della richiesta di sospensione devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. In presenza di garanzie che assistono i finanziamenti, l’estensione delle stesse, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione.
Ai fini della concessione della sospensione dei debiti l’impresa interessata deve inoltrare, entro il 30 giugno 2020, apposita domanda a FI.L.S.E. SpA e/o a Ligurcapital S.p.A