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COVID19: indennità per categorie di lavoratori prive di sostegno al reddito

In risposta alla crisi indotta dall’emergenza COVID-19, la Regione Valle d’Aosta ha pubblicato un avviso per la concessione di un’indennità alle categorie prive di un sostegno al reddito.

I beneficiari sono i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

Categoria A) lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, non tenuti alla sospensione dell’attività disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020. Sono, quindi, identificati quali beneficiari i seguenti lavoratori:

  • i commercianti;
  • gli agricoltori;
  • gli artigiani;
  • i coltivatori diretti;
  • i liberi professionisti non ordinistici;
  • i liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche (avvocati, notai, architetti…);

Sono esclusi dall’indennizzo i lavoratori autonomi che sono stati tenuti alla sospensione dell’attività ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che potranno fare richiesta di indennizzo per l’apposita misura regionale. Trattandosi di una misura di sostegno al reddito delle persone fisiche, sono escluse dall’indennizzo tutti i tipi di società, compresa la società semplice, i consorzi, le società consortili, le società cooperative, le associazioni, indipendentemente dalle attività esercitate e soggette a sospensione ai sensi del DPCM 11 marzo 2020.

Categoria B) lavoratori autonomi occasionali, titolari di una posizione previdenziale obbligatoria alla data del 23 febbraio 2020. In questa fattispecie, sono inclusi anche i maestri di sci, iscritti all’albo di competenza, non titolari di partita IVA, facenti parte di una scuola di sci, ai sensi della normativa regionale.

Categoria C) i soci prestatore d’opera di società di persone o di società di capitali, escluse quelle a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e i collaboratori familiari di imprese non tenute alla sospensione dell’attività disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020:

  • Per socio d’opera di una società s’intende il socio che conferisce alla società prestazioni d’opera di natura manuale o intellettuale, pur non avendo un contratto di lavoro dipendente. Sono compresi in tale tipologia anche i professionisti facenti parte di uno studio associato o di una società tra professionisti, che non sono titolari di una partita iva personale.
  • Per collaboratore familiare s’intende un impiegato di una impresa individuale di tipo familiare, in cui uno o più parenti o affini del titolare collaborano con lui. In questa categoria rientrano i collaboratori familiari, i coadiuvanti familiari e i coadiutori familiari.

Sono esclusi dall’indennizzo i soci d’opera e i collaboratori/coadiutori/coadiuvanti famigliari la cui impresa è stata tenuta alla sospensione dell’attività ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che potranno fare richiesta di indennizzo per l’apposita misura regionale. Trattandosi di una misura di sostegno al reddito delle persone fisiche, sono escluse dall’indennizzo tutti i tipi di società, compresa la società semplice, i consorzi, le società consortili, le società cooperative, le associazioni, indipendentemente dalle attività esercitate e soggette a sospensione ai sensi del DPCM 11 marzo 2020.

Categoria D) lavoratori subordinati, intermittenti, a tempo determinato, somministrati o a tempo parziale, inclusi i lavoratori domestici, che nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 abbiano cessato involontariamente un rapporto di lavoro. Questa categoria di beneficiari comprende:

  1. i lavoratori subordinati; Il contratto di lavoro subordinato è caratterizzato da una “subordinazione” del lavoratore, il quale in cambio della retribuzione si impegna a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto.
  2. i lavoratori intermittenti (c.d. lavoratori a chiamata) Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
  3. i lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato; Contratto di lavoro subordinato con un termine di durata.
  4. somministrati; Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.

I lavoratori di cui ai punti 1, 2 e 4 possono avere avuto un contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato. Sono ammessi anche i soggetti con contratti di lavoro a tempo parziale e i lavoratori dipendenti stagionali. Sono inoltre inclusi i lavoratori domestici cioè coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, ecc. 

Categoria E) Collaboratori Coordinati Continuativi, con regolare contratto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020; Sono definiti collaboratori coordinati continuativi i lavoratori parasubordinati con piena autonomia operativa con rapporto unitario e continuativo con il committente di lavoro;

Categoria F) tirocinanti il cui tirocinio extracurriculare sia stato interrotto, anche a seguito di sospensione, alla data dell’11 marzo 2020.

Per la verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti, si rimanda all’apposito allegato.

Il sostegno sarà erogato per ogni mese, marzo e/o aprile 2020, in cui risultano soddisfatti i requisiti richiesti, per ogni tipologia di soggetti ammessi.

L’indennità ammonta a 400 euro al mese.

L’indennità è cumulabile con le varie forme di sostegno previste dal Decreto Cura Italia, convertito nella l. n. 27 del 24 aprile 2020, con le indennità di disoccupazione NASPI E DIS-COL. La misura è inoltre cumulabile con il bonus figli a carico, con il bonus affitto universitari e con l’indennizzo per canoni di locazione non abitativi.

Ogni persona fisica può presentare un’unica domanda di sostegno. Gli indennizzi sono concessi secondo l’ordine cronologico di presentazione (data e ora).

Le domande di sostegno devono essere presentate tramite la piattaforma telematica unica all’indirizzo https://misurecovid19.regione.vda.it entro il 31 luglio 2020.

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