La Regione Valle d’Aosta ha rettificato l’avviso finalizzato alla concessione di un indennizzo per la sospensione dell’attività lavorativa, ampliandone la platea di beneficiari.
A seguito della modifica normativa, i soggetti ammessi al sostegno possono essere suddivisi in tre categorie: lavoratori autonomi, collaboratori famigliari e soci d’opera.
Categoria A) Lavoratore autonomo. Questa categoria ammette come beneficiari dell’indennizzo i seguenti lavoratori:
- i commercianti;
- gli agricoltori;
- gli artigiani;
- i coltivatori diretti;
- i liberi professionisti non ordinistici;
- i liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche (avvocati, notai, architetti…);
Categoria B) Collaboratore familiare. Per collaboratore familiare s’intende un impiegato di una impresa individuale di tipo familiare, in cui uno o più parenti o affini del titolare collaborano con lui. In questa categoria rientrano i collaboratori famigliari, i coadiuvanti familiari e i coadiutori famigliari.
Categoria C) Socio d’opera. Quest’ultima categoria comprende i soci d’opera di società di persone o di società di capitali con esclusione di quelle a partecipazione o controllo pubblico. Per socio d’opera di una società s’intende il socio che conferisce alla società prestazioni d’opera di natura manuale o intellettuale, pur non avendo un contratto di lavoro dipendente.
Sono esclusi dall’indennizzo i lavoratori di imprese (lavoratori autonomi, liberi professionisti, soci d’opera, collaboratori/coadiutori/coadiuvanti famigliari) che non sono stati tenuti alla sospensione dell’attività ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.
Trattandosi di una misura di sostegno al reddito delle persone fisiche, sono escluse dall’indennizzo tutti i tipi di società, compresa la società semplice, i consorzi, le società consortili, le società cooperative, le associazioni, indipendentemente dalle attività esercitate e soggette a sospensione ai sensi del DPCM 11 marzo 2020.
Per la verifica del possesso di tutti i requisiti si rimanda all’apposito allegato.
L’indennizzo concesso ammonta a 400 euro al mese, per i mesi di marzo e di aprile 2020.
Il sostegno è cumulabile con le altre indennità previste dal Decreto Cura Italia, convertito nella l. n. 27 del 24 aprile 2020.
Gli indennizzi sono concessi secondo l’ordine cronologico di presentazione (data e ora).
Le domande potranno essere presentate esclusivamente in forma telematica all’indirizzo https://misurecovid19.regione.vda.it della piattaforma telematica unica entro il 31 luglio 2020.