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Fondo perduto per attività nei centri storici

Il Decreto Agosto all'art.59 ha introdotto un contributo a fondo perduto destinato alle attività economiche e commerciali operanti nei centri storici. L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione dell'istanza di sostegno.

Nello specifico il sostegno è previsto per i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

  • per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
  • per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

I territori comunali interessati dalla misura sono i seguenti: Agrigento, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania, Como, Firenze, Genova, La Spezia, Lucca, Matera, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Ragusa, Ravenna, Rimini, Roma, Siena, Siracusa, Torino, Urbino, Venezia, Verbania, Verona.

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 realizzati nelle zone A dei comuni sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni il contributo spetta anche in assenza della condizione del fatturato.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

La predetta percentuale è del:

  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta considerato
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro el periodo d'imposta considerato
  • 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 euro el periodo d'imposta considerato.

Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Gli importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni.

In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata dal 18 novembre 2020 e non oltre il 14 gennaio 2021.

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