L'Agenzia delle Entrate ha definito tramite apposito provvedimento i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di DPI, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, previsto dall'articolo 32 del d.l. 73/2021.
I soggetti ammessi al credito d'imposta, vale a dire soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonchè le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
Il credito d’imposta, si ricorda, è pari al 30% delle spese complessive e non può comunque eccedere i 60.000 euro e potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; oppure in compensazione.
La comunicazione dovrà essere effettuata con le modalità telematiche presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate.