In occasione dello Speciale Telefisco del 15 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate inizia a fornire i primi chiarimenti inerenti il rinnovato patent box, richiamando ancora una volta le connessioni con il credito d’imposta in RSI&D.
Come ben sappiamo il regime della superdeduzione contempla una serie di attività eleggibili contestualmente anche al credito d’imposta R&S ovvero: la ricerca industriale; lo sviluppo sperimentale; l’innovazione tecnologica; il design e l’ideazione estetica. La tutela legale delle privative industriali rappresenta invece un’attività contemplata esclusivamente dalla disciplina del Patent box. Inoltre, ai fini dell’applicazione del recapture ottennale vi rientrano anche la ricerca fondamentale e l’ideazione e lo sviluppo di software protetto da copyright.
A proposito del meccanismo premiale, l’agenzia ha precisato che a differenza di quanto previsto dal precedente regime Patent Box, nella nuova disciplina non rientrano i brevetti in corso di concessione, ovvero quelli per i quali sia stata depositata la domanda di rilascio del brevetto, ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industriale. L'ottenimento della privativa industriale, a partire dal 2021, consente di beneficiare del meccanismo premiale rendendo agevolabili i costi sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti per realizzare il medesimo brevetto industriale.
Al fine di evitare eventuali possibili effetti di duplicazione del beneficio già goduto nel precedente regime di Patent Box, che agevolava anche alcuni beni immateriali il cui titolo di privativa era in corso di ottenimento, l’attuale normativa precisa che se le spese degli otto anni precedenti al 2021 hanno già concorso alla formazione del numeratore del rapporto del vecchio patent box, sono escluse dalla super deduzione. Nel vecchio Patent Box, l’importo del reddito agevolabile si quantificava applicando al redito dell’intangibile una percentuale data dal rapporto tra spese qualificate di ricerca e sviluppo (NUMERATORE) e costi totali (DENOMINATORE) dell’intangibile.
Anche per quanto concerne la documentazione idonea, entrambe le discipline prevedono la stesura di una Relazione tecnica volta ad illustrare le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili eseguite in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti attuati ovvero in corso di realizzazione. Nell’identificazione delle attività di R&S bisognerà avere riguardo delle definizioni e dei criteri di classificazione stabiliti in ambito Ocse con il Manuale di Frascati (edizione 8.10.2015), concernente le “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”.
Con specifico riferimento al Patent Box, la corretta impostazione della documentazione, consente di usufruire del meccanismo della Penality Protection; la ratio di tale disposizione si sostanzia nell’introduzione di un onere documentale finalizzato a garantire una corretta fruizione del beneficio fiscale, in presenza della documentazione idonea da redigere, e garantisce, in caso di controlli, la disapplicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione.
Su questo tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate precisando che la documentazione idonea ad attivare l'esimente sanzionatoria in caso di rettifica della maggiorazione del 110%, non ha rilievo anche in relazione ai controlli relativi al credito d'imposta ricerca e sviluppo ma è limitata ai soli soggetti che abbiano optato per il nuovo regime PB. Per tale motivo non è possibile estendere tale possibilità a fattispecie non espressamente previste come il credito R&S.
Sempre nell’ambito dello Speciale Telefisco del 15 giugno 2022, l’AdE ha fornito ulteriori due precisazioni.
Il primo chiarimento concerne alcuni aspetti inerenti il passaggio tra i due regimi ed in particolare l’esercizio dell’opzione Patent Box su beni immateriali che presentano un vincolo di complementarietà con beni agevolati nel previgente regime. In linea generale giova ricordare che la normativa in materia prevede che se più intangibles agevolabili risultano collegati da vincoli di complementarietà e vengono utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, possono costituire un solo bene immateriale ai fini del riconoscimento del patent box. Premesso ciò, con particolare riferimento all’opzione di durata quinquennale prevista dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (opzione PB), l’ AdE ha confermato quanto già statuito nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022 ovvero il divieto per i contribuenti di “esercitare l’opzione PB, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 28 dicembre 2021”. Pertanto, a partire dal periodo d’imposta in corso al 28.12.2021, risulta preclusa l’opzione per il vecchio regime anche in relazione a beni che presentino un vincolo di complementarietà con beni agevolati sotto la previgente disciplina. I nuovi beni potranno optare unicamente per la nuova disciplina agevolativa con l’inevitabile conseguenza di una condizione di coesistenza tra vecchio regime, che si concluderà con la chiusura del quinquennio di validità dell’opzione, e nuovo regime sui beni complementari.
L’ultimo quesito affrontato riguarda la gestione delle perdite del previgente regime Patent Box; a tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i due regimi sono differenti e non è possibile estendere al nuovo regime la valenza delle perdite generate nel vecchio, che presenta modalità applicative differenti dal primo.
Fonte: fiscal-focus.it, Articoli Fisco del 20 giugno 2022