Il Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto del 3 ottobre 2022 ha apportato alcune modifiche e integrazioni delle Disposizioni Operative del Fondo di garanzia per le PMI, rese operative con la Circolare n. 8/2022.
Si ricorda che sono ammissibili alla garanzia le micro, piccole e medie imprese e i professionisti aventi sede legale ovvero sede operativa sul territorio italiano, che svolgono una qualsiasi attività economica ad eccezione delle seguenti, identificate dalle sezioni della classificazione ATECO 2007:
- K – Attività finanziarie e assicurative, Divisioni 64 e 65;
- O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
- T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
- U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.
Sono ammissibili alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo:
- le start up innovative e gli incubatori certificati qualora sull’operazione finanziaria non sia acquisita alcuna garanzia e attestino l’iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese;
- i soggetti beneficiari per operazioni di microcredito, operazioni finanziarie di importo ridotto, operazioni finanziarie a rischio tripartito, operazioni Resto al Sud.
Sono ammissibili alla garanzia le operazioni di sottoscrizione di mini bond se non prevedono l'obbligo di conversione, le operazioni di locazione finanziaria per un ammontare pari al costo del bene, le operazioni finanziarie a fronte di investimenti, operazioni finanziarie a rischio tripartito.
L’importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale è pari a 2.500.000 euro, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal medesimo soggetto beneficiario finale in relazione alle operazioni garantite, con le seguenti modalità:
- garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori, fino all’80%;
- riassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei soggetti garanti, fino al 64%.
Con riferimento alle operazioni finanziarie a rischio tripartito:
- la garanzia è pari al 67% dell’importo dell’operazione finanziaria;
- la riassicurazione è pari al 50% dell’importo garantito;
- la controgaranzia è pari al 100% dell’importo garantito.
Fatta eccezione per le operazioni di finanziamento del rischio, le misure massime di copertura possono essere incrementate:
- fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, per la garanzia diretta;
- fino al 90% dell’importo garantito dal soggetto garante, per la riassicurazione e la controgaranzia.
Nei predetti casi le garanzie sono concesse ai sensi del regolamento di esenzione, ovvero del regolamento de minimis.
Le nuove disposizioni operative sono entrate in vigore a decorrere dal 14 ottobre 2022. Tuttavia fino al 31 dicembre 2022 sono in vigore le disposizioni per la richiesta di garanzie per esigenze di liquidità direttamente derivanti dalla crisi Russo-Ucraina a valere sul Temporary Crisis Framework, consultabili qui.