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Caro bolletta e aiuti alle imprese: calendario uso crediti

Caro bolletta e aiuti alle imprese: il calendario per l’uso dei crediti
Elettricità e gas. Il Dl Aiuti-quater estende i bonus a tutto il 2022 e sposta al 30 giugno 2023 il termine per compensare i tax credit del terzo e quarto trimestre. Per quelli precedenti la deadline è a fine anno

Ancora un mese di tax credit energia, ancora una proroga all’uso dei bonus. I crediti d’imposta per alleviare il caro bolletta in azienda vengono confermati dal decreto Aiuti-quater anche per dicembre, arrivando a coprire tutto il quarto trimestre 2022. Per questi contributi e per quelli del terzo trimestre vengono poi spostati in avanti – al 30 giugno 2023 – i termini di utilizzo in compensazione (anche da parte di eventuali acquirenti dei crediti). Mentre resta ferma la scadenza relativa ai bonus dei mesi precedenti: 31 dicembre 2022 per usare i crediti del secondo trimestre.

Partito a gennaio 2022 solo per le imprese energivore (con consumo medio di elettricità di almeno 1 GWh all’anno, in specifici settori) e gasivore (con consumo medio annuo di gas di almeno 94.582 Smc, standard metro cubo), il tax credit è stato via via potenziato e allargato a realtà imprenditoriali con consumi più bassi, ma comunque alle prese con il rincaro dei prezzi. Così oggi, tra proroghe e modifiche, c’è un puzzle di aziende agevolate, percentuali, scadenze.

Diciamo subito che, per dicembre, il bonus si applica «alle medesime condizioni» previste per ottobre e novembre (dal decreto Aiuti-ter 144/22). Che significa: tax credit pari al 40% dei costi in bolletta per le imprese energivore, gasivore e non gasivore; e al 30% per le imprese non energivore. Queste ultime vedono confermato a 4,5 kW (anziché 16,5 kW) il limite minimo di potenza del contatore: vengono così incluse – ma solo per il quarto trimestre, appunto – realtà minori come bar, ristoranti o negozi. Lasciando ancora fuori i piccoli professionisti.

Incrocio di requisiti e date

Quando scatta il bonus? Il meccanismo alla base rimane identico: per avere il credito d’imposta, nel trimestre precedente le imprese devono aver assistito a un aumento medio dei prezzi di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo 2019. Nel caso dell’elettricità, si prende in esame il costo per kW in bolletta, al netto di imposte ed eventuali sussidi. Nel caso del gas, si considera invece il prezzo medio di riferimento del Mercato infragiornaliero (Mi-Gas).

In entrambe le circostanze, i requisiti sono – purtroppo – ampiamente soddisfatti. Basti pensare che il prezzo unico nazionale dell’elettricità (Pun), rilevato dal Gestore dei mercati energetici (Gme), tra il terzo trimestre 2019 e lo stesso periodo 2022 è passato in media da 51 a 471,5 euro al megawattora (MWh). E osservando la spesa delle Pmi non energivore, ad esempio, gli incrementi effettivi superano almeno di dieci volte il livello richiesto dalla legge, con rincari anche oltre il 200 o 300% (si veda Il Sole 24 Ore del 3 ottobre). Mentre, sul fronte del gas, già per il primo trimestre 2022 l’Arera aveva evidenziato che l’incremento dei prezzi del Mi-Gas «è risultato largamente superiore al 30%»; e nel terzo trimestre è stato di oltre il 1.500% (da 12,3 a 198,5 euro/MWh).

Vecchi e nuovi vincoli

Per le imprese non energivore e non gasivore, il credito si calcola dunque sulla spesa da aprile a dicembre 2022. Ma il bonus di ogni trimestre ha una propria norma di riferimento e una propria scadenza per l’uso. Tra poco più di un mese, il 31 dicembre, si chiuderà la finestra per compensare il credito – del 15% per l’elettricità e del 25% per il gas – maturato nel secondo trimestre, sulle bollette di aprile-giugno (articoli 3 e 4 del Dl 21/22, modificato dall’articolo 2 del decreto Aiuti 50/22).

Dopo sei mesi, il 30 giugno 2023, scadranno invece i termini per usare il tax credit maturato – con le stesse percentuali – nel terzo trimestre, sulle bollette di luglio-settembre (articolo 6 del decreto Aiuti-bis 115/22). Una data posticipata, quindi, rispetto a quella originaria del 31 marzo 2023.

Ma il 30 giugno 2023 sarà anche la deadline per il credito – del 30% per l’elettricità e del 40% per il gas – relativo al quarto trimestre, cioè alle bollette di settembre-dicembre (articolo 1 del Dl Aiuti-ter 144/22 e articolo 1 del decreto Aiuti-quater).

Come precisa la circolare 13/E/22, l’eventuale cessione deve avvenire per l’intero credito trimestrale: quindi il parziale utilizzo in compensazione rende impossibile una successiva scelta di cessione. E i tax credit andranno inseriti nel quadro RU del modello Redditi 2023, con la possibilità di compensarli anche senza attendere i dieci giorni successivi all’invio della dichiarazione. Inoltre, non è necessario attendere la conclusione del trimestre di riferimento: se si è certi di aver maturato i requisiti per ricevere il bonus fiscale, lo si può usare già prima.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Primo Piano del 21 novembre 2022

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