La straordinarietà del contributo a fondo perduto per il Covid-19 esclude qualsiasi valutazione di merito da parte degli uffici che esuli dalla verifica dei requisiti tassativi previsti dalla legge “emergenziale”, in ragione della funzione “ristorativa” e non “premiale” del contributo. All'agenzia delle Entrate, pertanto, è inibito ogni controllo circa l’affidabilità fiscale del contribuente. Il principio, di sicuro interesse, è stato affermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con sentenza 1769/15/2023 (presidente Secchi, relatore De Domenico), dopo che, peraltro, anche l’allora Ctp di Milano aveva concluso allo stesso modo.
La vicenda verte attorno all’articolo 25 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) il quale prevedeva l’erogazione di un contributo a fondo perduto a coloro che, da un lato, nel 2019 avessero dichiarato ricavi non superiori a 5 milioni di euro, dall’altro, ad aprile 2020 avessero registrato un fatturato inferiore ai due terzi rispetto allo stesso mese del 2019.
A fronte della presentazione telematica della relativa istanza, non scartata dal sistema, una contribuente aveva chiesto in autotutela il riconoscimento del contributo; l’ufficio, tuttavia, notificava apposito diniego, motivandolo con la presenza di «una molteplicità di omissioni dichiarative e di versamento d’imposta le quali impediscono di considerare come affidabili i dati economici denunziati dalla parte con conseguente disconoscimento del contributo in oggetto». In definitiva, le Entrate ritenevano dover procedere ad un accertamento di fatto, frutto di un controllo ben più ampio rispetto alla verifica dei requisiti, previsti per legge.
Proposto ricorso, la commissione di primo grado accoglieva le ragioni della contribuente, evidenziando come la normativa non potesse interpretarsi «estensivamente», dovendosi verificare solamente i ricavi e il fatturato.
In sede di appello, tuttavia, l’ufficio ribadiva che l’«infedeltà fiscale», riscontrata fin dal 2018, impediva di riconoscere il contributo, «giacché è precluso il giudizio di coerenza e congruenza tra i dati denunziati dall’istante e quelli che dovrebbero sussistere ai fini della legittima erogazione dell’agevolazione».
Dal canto suo, la contribuente, a riprova dell’irrilevanza della posizione fiscale complessiva ai fini della spettanza del beneficio, ricordava come, in base all’articolo 3 del Dl 209/2021, non si procede alla verifica ex articolo 48-bis del Dpr 602/73 e, dunque, non si tiene conto della presenza di eventuali carichi fiscali.
La Corte lombarda, nel confermare il verdetto di primo grado, ha precisato che, per la straordinarietà dell’evento, l’erogazione del contributo è slegata da qualunque valutazione da parte dell’agenzia delle Entrate che possa riguardare eventuali violazioni o debiti di natura tributaria. Il Fisco, dunque, avrebbe dovuto limitarsi alla verifica dei soli parametri di legge, peraltro facilmente riscontrabili – ha ricordato la Corte - sulla base delle fatture elettroniche o dei corrispettivi trasmessi all’Agenzia.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 21 agosto 2023