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In arrivo indennizzi arresto definitivo attività di pesca

Il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare erogherà indennizzi per l’arresto definitivo dell’attività di pesca mediante la demolizione di navi appartenenti alla flotta da pesca mediterranea.

L’indennizzo è destinato ai proprietari di navi da pesca che sono registrate come pescherecci in attività e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all’anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno e sono autorizzate all’esercizio della pesca marittima con uno degli attrezzi di seguito indicati:

  • strascico (reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle divergenti) per tutte le GSA per il sistema sfogliare/rapidi solo GSA 17;
  • volante (reti da traino pelagiche a coppia, reti da traino pelagiche a divergenti) solo per le GSA 16, 17 e 18;
  • circuizione (reti a circuizione a chiusura meccanica, reti a circuizione senza chiusura) solo per le GSA 16, 17 e 18;
  • palangari (palangaro fisso e palangaro derivante) nella GSA 10 nel segmento 18<=LFT
  • PGP – polivalenti passivi (rete da posta calate, rete da posta circuitanti, reti a tremaglio, incastellate-combinate, nasse e cestelli, cogolli e bertovelli, palangari fissi, palangari derivanti, lenze a mano e a canna, arpione, piccola rete derivante), solo nella GSA17 nei segmenti 00<=LFT

Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  • la nave da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA riportati nei piani di azione di cui all’articolo 22, paragrafo 4, del Reg (UE) n. 1380/2013 indicante che il segmento di flotta non è effettivamente equilibrato rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
  • la nave da pesca deve essere regolarmente armata ed equipaggiata alla data di presentazione della domanda;
  • la nave da pesca, alla data di presentazione della domanda, ha un'età pari o superiore a 15 anni calcolati tenendo conto della data di entrata in servizio;
  • la nave da pesca, alla data di presentazione della domanda, deve essere iscritta e/o operativa nella GSA per la quale si presenta la domanda da 3 anni.

Il decreto non afferisce alle unità navali oggetto di accordi internazionali e alle unità navali autorizzate alla pesca della specie thunnus thynnus con gli attrezzi da pesca a circuizione.

L’indennizzo è determinato secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all’“Allegato F” del decreto, in base alla categoria di nave per stazza (GT) fino a un massimo di (1.380 * GT) + 1.014.300 euro. La perdita del peschereccio, avvenuta per cause accidentali accertate e attestate dall’Ufficio marittimo competente, nel periodo compreso tra l’adozione del decreto di concessione dell’indennizzo e l’arresto definitivo effettivo tramite demolizione, è equiparata alla demolizione. 

I termini di presentazione delle istanze saranno definiti in seguito.

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