L'Agenzia delle Entrate ha disposto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per 17,6668%, troncando il risultato all’unità di euro.
Si ricorda che, a fronte di 1.800.000.000 euro stanziati, la misura prevedeva originariamente un credito d'imposta ben più elevato con i seguenti massimali:
- per gli investimenti realizzati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), e Sicilia nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
- per gli investimenti realizzati nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
- per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia (Taranto) e Sardegna (Sulcis), nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale;
- per gli investimenti realizzati nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.
Inoltre per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50.000.000 euro, tale massimale in previsione sarebbe stato aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
Infine, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo: “7034” denominato “credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”.