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Credito ZES Unica: dal 31 luglio le comunicazioni integrative

E' scaduto il 12 luglio il termine per gli invii della comunicazione per beneficiare del credito di imposta per gli investimenti realizzati nella ZES Unica Mezzogiorno.

Il Provvedimento n 262747 dell'11 giugno 2024 con le regole pratiche è stato pubblicato dalle Entrate insieme anche con il modello necessario all'invio.

Tale provvedimento ha anche specificato che "per gli investimenti non realizzati al momento della presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla stessa data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione, il provvedimento prevede la presentazione di comunicazioni integrative a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025. L’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Ricordiamo che il decreto attuativo del credito in oggetto è stato pubblicato lo scorso 21 maggio in GU n 117 (Decreto 17 maggio) e ricordiamo che il credito zes unica è stato istituito dal Decreto-legge Sud  a favore delle imprese che effettuano investimenti iniziali in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (zone 107, 3, a), TFUE) e nelle zone assistite della regione Abruzzo (zone 107, 3, c), TFUE), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 2027.

Infine evidenziamo che dal 1 marzo è attivo lo sportello unico digitale della ZES Unica come interfaccia unitaria per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica riguardanti progetti di investimento localizzati nelle otto Regioni del Mezzogiorno, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023.

1) Credito d'imposta ZES Unica: investimenti ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un  progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15  novembre  2024,  relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nella  ZES  unica, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1.
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla  vendita,  come pure quelli trasformati o assemblati per  l'ottenimento  di  prodotti destinati alla vendita nonche' i materiali di consumo.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni gia' utilizzati dal  dante causa  o  da altri  soggetti  per  lo  svolgimento  di  un'attivita' economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  a  prescindere dai principi contabili adottati.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi  all'agevolazione non puo' superare il  cinquanta  per  cento  del  valore  complessivo dell'investimento agevolato.
Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento  di  cui  all'art.  2359  del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 2, il credito d'imposta e' commisurato  alla  quota  del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel  limite  massimo,  per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di  euro.  Per  gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione  finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni  al netto delle spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di  investimento  il  cui  costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro. 

2) Credito ZESUnica: % dell'agevolazione per regione

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un  progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15  novembre  2024,  relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nella  ZES  unica, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1.
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla  vendita,  come pure quelli trasformati o assemblati per  l'ottenimento  di  prodotti destinati alla vendita nonche' i materiali di consumo.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni gia' utilizzati dal  dante causa  o  da altri  soggetti  per  lo  svolgimento  di  un'attivita' economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  a  prescindere dai principi contabili adottati.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi  all'agevolazione non puo' superare il  cinquanta  per  cento  del  valore  complessivo dell'investimento agevolato.
Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento  di  cui  all'art.  2359  del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 2, il credito d'imposta e' commisurato  alla  quota  del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel  limite  massimo,  per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di  euro.  Per  gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione  finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni  al netto delle spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di  investimento  il  cui  costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro. 

3) Credito ZES Unica: modalità di utilizzo

In merito all'utilizzo il decreto evidenzia che il  credito  d'imposta è  utilizzabile  esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione  del  provvedimento ADE  e,  comunque,  non  prima  della   data  di realizzazione dell'investimento.  

Il  maggior  credito  risultante  a seguito della rideterminazione della percentuale è  utilizzabile  a  decorrere  dal  giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento

Fermo  restando  quanto  previsto   dal   primo   periodo, relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile  sia  superiore  a 150.000  euro  il  credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159. 

L'Agenzia   delle   entrate   comunica l'autorizzazione  all'utilizzo  del  credito  d'imposta  qualora  non sussistano motivi ostativi.

4) Credito di imposta ZES Unica: modello e regole delle Entrate

Con il provvedimento n 262747 dell'11 giugno le Entrate, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024 viene approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 con le relative istruzioni. 

La Comunicazione, inviata dal 12 giugno al 12 luglio 2024, è utilizzata dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito “TFUE”), e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, come modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C (2022) 1545 final, del 19 giugno 2023, C(2023) 3913 final e del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 final.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni 

La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza dei termini e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini. 

La Comunicazione inviata successivamente ai termini di presentazione è scartata in fase di accoglienza. 

La Comunicazione è scartata nel caso in cui: 

  • a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione; 
  • b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate; 
  • c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Infine a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito d’imposta il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il modello 

L’ultima Comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

5) Credito di imposta ZES Unica: come si usa

Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4.2 

Il credito risultante dalla Comunicazione, nella misura spettante è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento.

In particolare, il credito è utilizzabile: 

  • a) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto;
  • b) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.

In presenza di entrambe le tipologie di investimenti, anche l’utilizzo della quota di credito di cui alla lettera a) resta subordinata al rilascio della ricevuta di cui alla lettera b), primo periodo. 

È inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della Comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione. 

Si considerano non realizzati anche gli investimenti relativi a strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica. Relativamente alla Comunicazione per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura prevista dall’articolo 5, comma 4, del decreto sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi. 

Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 5. 

Qualora il maggior credito comporti il superamento del limite di euro 150.000, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4.4 con riferimento all’intero ammontare del credito utilizzabile. 

Fino alla comunicazione dell’autorizzazione è inibito l’utilizzo del credito d’imposta non ancora fruito. 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: 

  • a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; 
  • c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Fonte: fiscoetasse.com, Attualità del 30 luglio 2024

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