La Provincia Autonoma di Trento ha definito nuovi criteri per finanziare gli acquisti e le sostituzioni di attrezzature, apparecchiature, arredamenti e autoveicoli nelle Rsa pubbliche e private no profit e nelle altre strutture socio-sanitarie del Trentino.
I soggetti che possono beneficiare dei contributi sono enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni private, dotati di personalità giuridica e aventi tra i propri fini lo svolgimento senza scopi di lucro di attività socio-sanitarie.
Sono finanziabili gli interventi ricompresi nelle seguenti tipologie:
- a1): acquisti indispensabili al funzionamento di RSA conseguenti a nuove costruzioni, ristrutturazioni e/o ampliamenti, la cui spesa ammessa a finanziamento è di importo superiore a 2.000.000 euro;
- a2): acquisti indispensabili al funzionamento di strutture diverse dalle RSA conseguenti all’avvio di nuove attività e/o servizi socio-sanitari o ampliamenti, verificata, anche da parte della struttura competente per area, la compatibilità e funzionalità con la programmazione socio-sanitaria;
- b1): acquisti e sostituzioni indispensabili al funzionamento delle strutture socio-sanitarie, conseguenti a interventi di edilizia finanziati dalla Provincia non rientranti nelle precedenti tipologie;
- b2): acquisti e sostituzioni indispensabili al funzionamento delle strutture socio-sanitarie. E' ammissibile l’acquisto di beni dei quali sia dichiarata l’indispensabilità e, nel caso di sostituzione, che l’eventuale riparazione sia antieconomica.
Sono ammissibili a finanziamento le spese per l’acquisto di attrezzature, apparecchiature e arredamenti destinati all’esercizio di attività socio-sanitarie, compresa la relativa posa in opera e l’IVA, qualora sia indetraibile per l’ente. Gli acquisti devono rispettare la normativa in essere relativa ai criteri ambientali minimi (CAM) e all’efficienza energetica/consumo di energia. È ammesso a finanziamento l’acquisto di autoveicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (Battery Electric Vehicle - BEV).
I contributi sono concessi nelle seguenti percentuali:
- per le tipologie a1), a2) e b1):
- 90% della spesa ammissibile nel caso di enti pubblici;
- 80% della spesa ammissibile nel caso di associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni private;
- per la tipologia b2):
- 70% della spesa ammissibile nel caso di enti pubblici,
- 60% della spesa ammissibile nel caso di associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni private.
Le domande sono presentate al servizio competente in materia di politiche sanitarie e per la non autosufficienza nei seguenti termini:
- Per la tipologia a1): al raggiungimento del 75% dei lavori principali contabilizzati;
- Per la tipologia a2) e b1): in qualsiasi momento dell’anno;
- Per la tipologia b2): dal 1° ottobre di ogni anno al 30 settembre dell’anno successivo; l’ente può presentare, per ciascuna unità funzionale strutturalmente autonoma, non più di due domande per ogni apertura dei termini e comunque nel limite massimo della spesa ammissibile.
Per la tipologia b2 è prevista l’apertura per l’anno in corso di una finestra temporale dal 1° al 30 settembre 2024.